Giuseppe Lattanzio, Avvocato dell'Extralberghiero

TURISMO, CHI APRE E CHI NO

 

Quando potremo riaprire i Bed and Breakfast, Case vacanza, Affittacamere e Locazioni Turistiche?

In tanti si son fatti questa domanda negli ultimi giorni, vuoi a causa delle varie dichiarazioni del nostro Presidente del Consiglio dei Ministri e relativi decreti, vuoi per l’eccessivo tempo che gli italiani “tuttologi” stanno trascorrendo sui social.

Per “tagliare la testa al toro” ho preferito utilizzare informazioni prese direttamente da “fonti ufficiali” (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana).

Nello specifico ho analizzato questo atto ufficiale:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. 

“Art. 2 – Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

1. Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3. L’elenco dei codici di cui all’allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze”.

Passiamo subito all’elenco delle attività indicate nell’Allegato 3.

Tra di esse troviamo:

551 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI

68 ATTIVITA’ IMMOBILIARI

 

Analizziamo i dati contenuti nel Codice ATECO 55 – ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI

 

55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
55.2 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI
55.3 AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE
55.9 ALTRI ALLOGGI

 

Come ben potete notare i Bed and Breakfast, le Case Vacanza e gli Affittacamere che riportano il Codice ATECO 55.20.51 non rientrano nelle attività sospese ma, a gran sorpresa, analizzando le FAQ del sito del Governo si legge che:

“Gli alberghi, i bed and breakfast e le altre strutture ricettive devono restare chiusi? Gli alberghi possono proseguire la propria attività ma esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative vigenti. Le strutture turistico-ricettive di varia tipologia come i bed and breakfast e le altre strutture ricettive possono proseguire la propria attività, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività, esclusivamente nei casi in cui siano ospitate persone impegnate in attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali”.

Quindi ricapitolando i gestori di un’attività extralberghiera possono ospitare un lavoratore impegnato “in attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali”.

 

Che fine fanno le Locazioni Turistiche gestite in forma non imprenditoriale?

 

Partiamo da ciò che sarà possibile fare dal 4 maggio 2020!

“1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché’ venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, e’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; e’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”;

Di base si presume che ognuno abbia una casa in cui vivere e, dato che non vi è alcun permesso di spostarsi per motivi diversi da quelli suindicati, le Locazioni Turistiche potranno essere utilizzate solo per far soggiornare lavoratori che possono spostarsi solo per “per comprovate esigenze lavorative”: queste dovrebbero essere “… attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali”.

Lo stesso discorso vale per chi gestisce Locazioni Turistiche dato che la gestione imprenditoriale è riconducibile al Codice ATECO 68.20.1 compreso a sua volta nel più ampio Codice 68 che non è sospeso.

 

I gestori possono recarsi nelle loro strutture?

 

Riprendiamo le famose FAQ di cui sopra da cui si evince che:

“È consentito spostarsi per raggiungere un’azienda o un cantiere, anche se l’attività d’impresa è stata chiusa o sospesa? Come previsto dal Dpcm 10 aprile 2020, per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. Dal 14 aprile è anche consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. Pertanto, gli spostamenti per e dalle sedi delle aziende la cui attività è sospesa, sono consentiti solo se funzionali alle attività consentite già specificate, nonché per eventuali urgenze, negli stretti limiti temporali necessari per far fronte alle urgenze stesse. Tali esigenze dovranno essere comprovate con autodichiarazione completa di tutte le indicazioni atte a consentire le verifiche sulla sussistenza di tali necessità e sul compimento del lavoro”.

E se la struttura si trova in un’altra Regione?

SI ritorna all’art. 1 comma 1 lett. a del Decreto per cui “in ogni caso, e’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”;

Quindi?

Ritorniamo su di alcune righe poichè “Come previsto dal Dpcm 10 aprile 2020, per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. Dal 14 aprile è anche consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. Pertanto, gli spostamenti per e dalle sedi delle aziende la cui attività è sospesa, sono consentiti solo se funzionali alle attività consentite già specificate, nonché per eventuali urgenze, negli stretti limiti temporali necessari per far fronte alle urgenze stesse. Tali esigenze dovranno essere comprovate con autodichiarazione completa di tutte le indicazioni atte a consentire le verifiche sulla sussistenza di tali necessità e sul compimento del lavoro”.

 

Ricapitolando

 

Ci hanno promesso provvedimenti ad hoc per il settore turismo tra una settimana circa; nel frattempo pare che le attività extralberghiere possano ospitare soltanto certi tipi di lavoratori.

Idem per le locazioni turistiche.

Spostamenti in strutture ubicate in altre regioni per manutenzioni e altre important attività.

In un quadro normativo simile sarà necessario rivedere la propria forma di gestione extralberghiera e diminuire i costi fissi il più possibile.

Come?

Un’idea ve la propongo qui ==> https://avvocatodellextralberghiero.it/prodotto/videocorso-sulle-forme-di-gestione-extralberghiera/

 

Giuseppe Lattanzio – L’avvocato dell’extralberghiero