Avv. Giuseppe Lattanzio
Giuseppe Lattanzio, Avvocato dell'Extralberghiero

SANIFICARE: SI O NO?

 

In tanti si sono posti questa domanda, dai gestori più piccoli ai più grandi.

Airbnb ha proposto uno stop all’uso e all’accesso all’appartamento da destinare ai turisti dalle 72 alle 24 ore.

Se sarà sostenibile o meno nel tempo sarà proprio quest’ultimo a dircelo, in un periodo in cui online troviamo tutto e il contrario di tutto.

A questo punto è necessario sempre andare “alla fonte di ogni cosa”, in questo caso alle norme che regolano o tentano di regolare la materia.

Sul portale salute.gov.it si legge espressamente

“In accordo con il Governo il 14 marzo sindacati e imprese hanno firmato un protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. Il protocollo è stato integrato il 24 aprile ed è inserito come allegato 6 nel DPCM 26 aprile 2020″.

 

ANALIZZIAMO QUESTO ALLEGATO 6

 

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 24 aprile 2020”.

Impariamo a leggere bene a cosa fà riferimento la norma che leggiamo: si tratta di misure di contrasto e di contenimento.

Ma v’è di più!

Leggiamo il punto n. 4 del documento, dal nome “4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA;

  • nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;
  • occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi;
  • l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga);
  • nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, e’ necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020″.

 

In tanti allora si sono chiesti: come si effettua questa sanificazione?

 

LEGGIAMO INSIEME LA CIRCOLARE N. 5443 DEL 22 FEBBRAIO 2020!

 

La prima indicazione che ci balza agli occhi è “lavarsi spesso le mani facendo uso di soluzioni idroalcoliche”.

Nulla di nuovo quindi e sino ad ora non si nomina l’ozono, ma continuiamo.

“Per gli operatori impiegati nei servizi sul territorio è necessario avere una particolare attenzione nell’ipotesi operativa di “fermo – arresto” di una persona che manifesti una sintomatologia respiratoria (tosse starnuti difficoltà respiratoria).

In tale ipotesi operativa si suggerisce di: … pulire con disinfettanti a base di cloro o alcol le superfici potenzialmente contaminate“.

Ed ancora “Finito l’utilizzo gli operatori avranno cura di pulire le attrezzature con disinfettanti a base di cloro o alcol e di eliminare i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso secondo la normativa vigente, e di provvedere alla sanificazione dei DPI riutilizzabili”.

 

OZONO SI OZONO NO

 

In una nota del Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale del 7 aprile 2020 viene riportato testualmente

“In riferimento alla nota prot. 850/A.P. 1.2526 datata 3 aprile 2020 della Direzione Centrale di Sanità, si richiama l’attenzione su quanto in essa riportato circa l’assenza di evidenze nella letteratura scientifica sull’efficacia dell’ozono quale presidio da utilizzare per la prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2.

Di conseguenza i dispositivi di disinfezione mediante ozono, al momento, non sono da ritenersi efficaci ai fini della sanificazione dei veicoli nella contingente emergenza da COVID-19.

Allo stato relativamente alla disinfezione dei veicoli, da effettuarsi – come da circolare dell Direzione Centrale della Sanità n. 850/A.P.1 – 2056 del 16 marzo 2020 e n. 850/A.P.a – 2102 del 17 marzo 2020, non in maniera generalizzata e solo nel caso di trasporto sospetto di soggetto risultato positivo al Covis-19, i disinfettanti che risulta abbiano la capacità di inattivare il virus in argomento sono: l’etanolo (alcol etilico) al 70%, il perossido di idrogeno (acqua ossigenata) al 0,5% e l’ipoclorito di sodio (candeggina, varechina) allo 0,1%”.

IN CONCLUSIONE

 

Come riportato nel precedente articolo che potete leggere qui sulla ripartenza e riapertura delle attività extralberghiere, non sappiamo quando ripartirà questo settore.

Oltre a questi dubbi non vi sono ancora delle attività ben definite per accogliere gli ospiti e sanificare gli ambienti.

Attività che potrebbero essere anche alleggerite o appesantite in termini di oneri e controlli dalle ordinanze dei Governatori di ogni regione d’Italia.

Ad oggi ciò che possiamo fare è seguire le linee guida definite per incrementare la tutela dei lavoratori negli ambienti di lavoro (qui l’allegato 6 a cui ho fatto riferimento).

In attesa della ripartenza… che fare?

Un’idea ve la propongo qui ==> https://avvocatodellextralberghiero.it/prodotto/videocorso-sulle-forme-di-gestione-extralberghiera/

 

Giuseppe Lattanzio – L’avvocato dell’extralberghiero