EXTRALBERGHIERO: UN’OCCASIONE PERDUTA
“Ogni lasciata è persa” mi hanno ripetuto sin da piccolo e devo dire che nell’extralberghiero è andata proprio così.
Abbiamo vissuto tre mesi a suon di Decreti vari, Ordinanze Regionali dettate più dal motivi di campagna elettorale che di tutela dei cittadini.
Abbiamo assistito al lavoro di ben 450 tecnici a supporto del Governo in pianta stabile e quasi 24/h.
Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (Avvocato, leggi qui) per la prima volta ha avuto tutto il tempo necessario per immergersi nel suo settore di riferimento e magari metterci ordine, o capirne di più.
Ma ciò non è accaduto, neanche lontanamente.
Ve lo dico perché se da un lato con il bonus vacanze sono state volutamente escluse le O.T.A., dall’altro è stata un’occasione persa per comprendere come è strutturato il mercato.
A tantissimi di voi potrà apparire strano perché “l’importante è combattere gli abusivi” o “bassa mantenere i prezzi della media” ma alla base di questo mondo vi è un’immensa professionalità che meritava un po più di rispetto.
Alla base dell’extralberghiero vi sono spesso le Locazioni Turistiche o “affitti brevi” che possono essere gestiti anche in forma imprenditoriale (per altre info leggi qui).
Questa forma di gestione è anche usata dai Property Manager per gestire gli immobili dei proprietari che non vogliono o non possono farlo da se.
Una forma di gestione così semplice ma che è stata dimenticata dagli aiuti perché semplicemente basata su una Classe Catastale, la A, diversa da quella commerciale C.
Tutto qui, credetemi, tutto qui veramente.
Eppure nessuno si è degnato di spulciare tra le centinaia di richieste di Associazioni presenti sul territorio Italiano (tra queste tutte quelle pugliesi) che hanno chiesto al Ministro un aiuto concreto.
Poi accade che in Puglia e in altre Regioni d’Italia si indichi “Alberghi e similari” per includere anche l’extralberghiero (vedi note per un aggiornamento last minute)!
Ma non è così, l’extralberghiero è un’altra cosa.
E’ una cosa seria e non può essere trattata così.
CHI RIPARTE E CHI NO
(Aggiornato al 19 maggio 2020 – Ore 8:30)
L’extralberghiero senza il Covid-19 aveva tutte le carte in regola per produrre da qua a 10 anni 1/3 del P.I.L. nazionale, ma è stato escluso in gran parte dagli aiuti del Governo.
Non sapremo cosa accadrà quest’anno ma cerchiamo di comprendere bene quali Regioni ripartiranno subito e chi invece dovrà attende ancora.
Puglia: Ordinanza N. 237 del Registro – L’extralberghiero è incluso – LEGGI NOTE!
“A decorrere dal 18 maggio 2020, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali, allegato 1, sono consentite le seguenti attività: …
– attività ricettive alberghiere;
– strutture ricettive all’aria aperta;
– campeggi e zoo”.
Tuttavia nell’allegato all’ordinanza si legge che “… Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo”.
NOTA: La Regione Puglia riprende le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni” in cui non viene espressamente nominato l’extralberghiero.
NOTA: In un post pubblicato su Facebook dall’Assessore Loredana Capone sono stati pubblicati dei chiarimenti all’ordinanza di cui sopra, l’extralberghiero è incluso nelle attività ricettive alberghiere complementari.
Basilicata: Ordinanza 17 maggio 2020, n.22 – L’extralberghiero è escluso.
“Art. 3 – 1. Fermo restando le attività produttive e commerciali non sospese alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, … sono consentite, altresì, le attività dei servizi immobiliari (rientrano le Locazioni Turistiche gestite in forma imprenditoriale)…
Art. 4 – 10. A decorrere dal 25 maggio 2020 sono consentite le attività delle strutture ricettive…
Allegato 17 – Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 – …Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo”.
NOTA: nell’allegato si fà riferimento a “STRUTTURE RICETTIVE – Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo”.
La Regione Basilicata riprende le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni” in cui non viene espressamente nominato l’extralberghiero.
Calabria: Ordinanza del Presidente della Regione 17 maggio 2020, n. 43 – L’extralberghiero é escluso.
“11. Dal 18 maggio 2020 è consentita l’apertura delle attività economiche, produttive e sociali indicate in allegato A alla presente Ordinanza, che ne è parte integrante; …
ALLEGATO A – Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo…”
NOTA: nell’allegato si fà riferimento a “STRUTTURE RICETTIVE – Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo”.
La Regione Calabria riprende le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni” in cui non viene espressamente nominato l’extralberghiero.
Sicilia: Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17 maggio 2020 – L’extralberghiero è escluso.
“Art. 2 – Sono consentite tutte le attività economiche e produttive contemplate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020.
Sono adottate come documento di riferimento regionale per la prevenzione del rischio di contagio le “linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” approvate in data 16 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome ed anche individuate quali linee guida per tutto il territorio nazionale, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza (ALLEGATO N. 1, d’ora innanzi richiamate anche soltanto come “Linee guida”). Dette misure si riferiscono ai seguenti settori: ristorazione; attività turistiche; strutture ricettive…
ALLEGATO 1 – STRUTTURE RICETTIVE – Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo…”
NOTA: nell’allegato si fà riferimento a “STRUTTURE RICETTIVE – Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo”.
La Regione Sicilia riprende le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni” in cui non viene espressamente nominato l’extralberghiero.
Campania: ORDINANZA n.48 del 17/05/2020 – Si attendono misure di sicurezza per la ripresa entro il 25 maggio.
“Art. 1 – f) per le ulteriori attività economiche, ivi comprese le attività ricettive non alberghiere e balneari, si dà mandato all’Unità di Crisi regionale, sentite le categorie interessate, di definire adeguate misure ai fini della ripresa in sicurezza delle attività entro il 25 maggio 2020;
Lazio: Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041 – L’extralberghiero è escluso.
“Art. 1. a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche, commerciali e artigianali:
a. commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet;
b. commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi);
c. attività artigianali;
d. servizi di somministrazione di alimenti e bevande;
e. attività di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), con l’esclusione delle attività di gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore;
f. agenzie di viaggio.
2. Le attività di cui al punto 1 devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, integrate per lo specifico contesto regionale del Lazio, ed allegate alla presente ordinanza…”
NOTA: nell’allegato si fà riferimento a “STRUTTURE RICETTIVE – Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo”.
La Regione Lazio riprende le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni” in cui non viene espressamente nominato l’extralberghiero.
Nella Regione Lazio nonostante siano richiamate queste linee guida ne il settore alberghiero ne l’extralberghiero è espressamente richiamato e autorizzato alla riapertura.
Molise: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 31 DEL 17-05-2020 – L’extralberghiero è escluso.
“Art. 1 – 2. Le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive di cui all’allegato 1 della presente ordinanza si applicano anche agli altri settori economici e produttivi ivi contemplati…
ALLEGATO – STRUTTURE RICETTIVE – Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo”.
NOTA: nell’allegato si fà riferimento a “STRUTTURE RICETTIVE – Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo”.
La Regione Molise riprende le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni” in cui non viene espressamente nominato l’extralberghiero.
Abruzzo: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 59 DEL 14 MAGGIO 2020 – L’extralberghiero può ospitare operatori della sanità o addetti comunque allo svolgimento di attività connesse all’emergenza, ovvero a coloro che sono autorizzati a spostarsi per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute!
“ORDINA…
5. che, dal 18 maggio 2020, le strutture ricettive alberghiere sono tenute a rispettare le condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività ricettive alberghiere”
(cfr., Allegato 4);
6. che, dal 18 maggio 2020, è consentita l’apertura delle strutture ricettive all’aria aperta, campeggi e villaggi turistici, a condizione che rispettino le condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle strutture ricettive all’aria aperta, campeggi e villaggi turistici” (cfr., Allegato 5);
7. di precisare che le strutture ricettive all’aria aperta, campeggi e villaggi turistici, nel somministrare gli alimenti anche sotto forma di ristorazione, devono sottostare al Protocollo previsto nell’Allegato 1) ed alle specifiche previsioni contenute nell’Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività produttiva;
8. che, dal 18 maggio 2020, è consentita l’apertura dei rifugi montani ed escursionistici custoditi di cui alla L.R. n. 75/1995 ss.mm.ii., a condizione che rispettino le condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività dei rifugi di cui alla L.R. n. 75/1995 ss.mm.ii.” (cfr., Allegato 6);
9. di precisare che i rifugi custoditi di cui alla L.R. n. 75/1995 ss.mm.ii., nel somministrare gli alimenti anche sotto forma di ristorazione, devono sottostare al Protocollo previsto nell’Allegato 1) ed alle specifiche previsioni contenute nell’Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività produttiva;
10. che le disposizioni di cui agli Allegati, 1) (per i casi non ricompresi nel precedente punto della presente Ordinanza), 2) e 5) alla presente Ordinanza si applicano anche ai rifugi di cui alla L.R. n. 75/1995 ss.mm.ii., ove compatibili;
11. che, dal 18 maggio 2020, è consentita l’apertura degli agriturismi di cui alla L.R. 31 luglio 2012, n. 38, a condizione che rispettino le condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio dell’attività degli agriturismi” (cfr., Allegato 7);
12. di precisare che gli agriturismi di cui alla L.R. 31 luglio 2012, n. 38, nel somministrare gli alimenti anche sotto forma di ristorazione, devono sottostare al Protocollo previsto nell’Allegato 1) ed alle specifiche previsioni contenute nell’Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività produttiva;
13. che le disposizioni di cui agli Allegati, 1) (per i casi non ricompresi nel precedente punto della presente Ordinanza), 2) e 5) alla presente Ordinanza si applicano anche agli agriturismi di cui alla L.R. 31 luglio 2012, n. 38, ove compatibili;
14. che per quanto concerne l’ospitalità nella ricettività extralberghiera: a) è consentita l’attività della ricettività extralberghiera e dei bed & breakfast il cui esercizio è sospeso, se rivolta ad operatori della sanità o addetti comunque allo svolgimento di attività connesse all’emergenza, ovvero a coloro che sono autorizzati a spostarsi per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute;
b) che le modalità di completa riapertura sono rinviate ad un successivo provvedimento, redatto alla luce dell’emanando documento tecnico sulle ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore delle attività extralberghiere redatto dall’INAIL e dall’Istituto Superiore di Sanità.
Marche:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 155 del 16 maggio 2020 – Si agli agriturismi.
“Art. 1 – A far data dal 18 maggio 2020 è consentito l’esercizio delle attività agrituristiche di ospitalità e somministrazione alimenti e bevande come riportate negli articoli 5 e 6 della Legge regionale n. 21/2011 Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 153 del 16 maggio 2020 – L’extralberghiero riparte dal 18 maggio 2020 e complimenti alla Giunta Regionale per la chiarezza del testo normativo!
Articolo 1 – A far data dal 18/05/2020 è’ consentito l’esercizio delle seguenti attività turistiche contenute nel Titolo II della l.r. n.9/2006 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”:
– villaggi turistici, campeggi e marina resort;
– attività ricettive rurali;
– residenze d’epoca extra-alberghiere;
– case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità; centri di vacanza per
minori e anziani;
– rifugi alpini, escursionistici e bivacchi fissi;
– affittacamere;
– case e appartamenti per vacanze;
– appartamenti ammobiliati per uso turistico;
– offerta del servizio di alloggio e prima colazione (b&b);
– aree di sosta attrezzate;
Articolo 2 – A far data dal 18/05/2020 è consentito l’esercizio delle attività con codice ateco 79 – “attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione a attività connesse”.
Articolo 3 – A far data dal 18/05/2020 gli stabilimenti balneari dotati di impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande possono avviare la sola attività di somministrazione attenendosi alle disposizioni in vigore per l’attività medesima.
Articolo 4 – A far data dal 29/05/2020 è consentito l’esercizio dell’attività degli stabilimenti balneari (art.30 comma 2 l.r. 9/2006).
Articolo 5 – Le attività di cui ai precedenti articoli, comprese le strutture alberghiere (codice ateco 55.1), dovranno essere espletate esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative vigenti e nel rispetto di quanto previsto dai DPCM, garantendo tutte le norme di sicurezza relative alla limitazione del contagio da COVID-19 e in coerenza con le linee guida approvate con DGR n.564 del 11/05/2020 – “linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza covid-19 nelle strutture ricettive, stabilimenti balneari e spiagge libere” e con DGR n.565 del 11/05/2020 “protocolli per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza covid-19 nelle attività di commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande, sgombero, tatuatori e acconciatori, estetisti e centro benessere” così come integrati
dalle DGR n.568 del 15/05/2020 e DGR n. 569 del 15/05/2020″.
Umbria: ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 maggio 2020, n. 25 – L’extralberghiero è escluso.
“Art. 1 – 1. Dal 18 maggio 2020, nel rigoroso rispetto delle linee di indirizzo elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in coerenza con quelle nazionali – Allegato n. 2, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza -, per ogni singola attività di cui al D.L. 16 maggio 2020, n. 33 e contenute nel DPCM 17 maggio 2020, è autorizzata l’apertura delle imprese operative nei seguenti settori:
- agenzie di viaggio, tour operator, servizi di prenotazione turistica, guide turistiche ed attività connesse;…
4. Tutte le attività economiche e culturali la cui apertura non è contemplata nella presente ordinanza saranno oggetto di successivi provvedimenti legati all’evoluzione della situazione epidemiologica, come rilevata dal sistema di monitoraggio della fase 2 previsto dall’art. 2, comma 11 del d.p.c.m. 26.04.2020; per tali attività sono consentite tutte le operazioni esclusivamente prodromiche alla futura riapertura con l’osservanza, in ogni caso, delle misure di prevenzione generali”.
Toscana: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 57 del 17 Maggio 2020 – L’extralberghiero è escluso.
“ORDINA ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica le seguenti misure:
Quadro normativo di riferimento:…
2. di assumere le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del DPCM 17.5.2020, salvo quanto precisato ai successivi paragrafi”;…
ALLEGATO 17 del DPCM 17.5.2020 – STRUTTURE RICETTIVE – Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo”.
NOTA: nell’allegato si fà riferimento a “STRUTTURE RICETTIVE – Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo”.
La Regione Toscana riprende le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni” in cui non viene espressamente nominato l’extralberghiero.
Emilia Romagna: Atto del Presidente DECRETO Num. 82 del 17/05/2020 – L’extralberghiero riparte il 25 maggio 2020!
“ORDINA …
4. a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività:
- attività ricettive alberghiere, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale allegato n. 4;
- strutture ricettive all’aria aperta, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 5;
7. a decorrere dal 25 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività:
- attività ricettive extralberghiere e altre tipologie ricettive, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale; dette strutture possono comunque esercitare l’attività dal 18 maggio 2020 nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali”;
Sardegna: ORDINANZA N.23 DEL 17 MAGGIO 2020 – L’extralberghiero è escluso.
“Art. 13) Nell’ambito del territorio regionale, in considerazione del valore calcolato dell’indice di trasmissibilità Rt (R con t) pari a 0,24 e fino a che questo non superi la soglia di 0,50, sulla base della pubblicazione da parte del Ministero della Salute degli indicatori previsti dal D.M.S. in data 30 aprile 2020, che certifica la compatibilità dello svolgimento delle attività meglio descritte a seguire con l’andamento della situazione epidemiologica nel territorio regionale ai sensi dell’art. 1, primo comma, lett. dd), ee) e gg) del DPCM 17 maggio 2020, fermo restando il divieto di assembramento e il rispetto del distanziamento personale, in conformità alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 16 maggio 2020 ed allegate al richiamato DPCM (All. 17), a decorrere dal 18 maggio 2020 è consentita l’apertura delle attività di:
d) Strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all’aria aperta, alloggi in agriturismo”;
ALLEGATO 17 del DPCM 17.5.2020 – STRUTTURE RICETTIVE – Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo”.
NOTA: nell’allegato si fà riferimento a “STRUTTURE RICETTIVE – Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo”.
La Regione Sardegna riprende le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni” in cui non viene espressamente nominato l’extralberghiero.
Liguria: Ordinanza n. 30/2020 – L’extralberghiero è escluso.
<<Ordina
Art. 1 – Di adottare sul territorio della Regione Liguria le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome all’unanimità, allegate e parte integrante del presente provvedimento di seguito riportate: …
b) ATTIVITA’ TURISTICHE (Stabilimenti Balneari e Spiagge)
c) STRUTTURE RICETTIVE>>.
NOTA: nell’allegato si fà riferimento a “STRUTTURE RICETTIVE – Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo”.
La Regione Liguria riprende le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni” in cui non viene espressamente nominato l’extralberghiero.
Piemonte: Decreto n. 58 in data 18 maggio 2020 – L’extralberghiero è escluso.
“Ordina…
Art. 14) dal 18 maggio 2020, è consentita la riapertura di tutte le strutture turistico-ricettive, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma nn, del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e dalla scheda tecnica “Strutture ricettive” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” allegate sub 1 al presente provvedimento”;
ALLEGATO 17 del DPCM 17.5.2020 – STRUTTURE RICETTIVE – Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo”.
NOTA: nell’allegato si fà riferimento a “STRUTTURE RICETTIVE – Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo”.
La Regione Piemonte riprende le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni” in cui non viene espressamente nominato l’extralberghiero.
Valle D’Aosta – Ordinanza n. 207 del 17 maggio 2020 – L’extralberghiero riparte dal 18 maggio 2020 in attesa dell’approvazione da parte della Giunta regionale di specifici protocolli.
“ORDINA…
4. Le attività di accoglienza e soggiorno presso alberghi e residenze turistico-alberghiere di cui alla l.r. 33/1984, presso le strutture ricettive extralberghiere di cui alla l.r. 11/1996, presso i complessi ricettivi all’aperto di cui alla l.r. 8/2002 e presso le strutture agrituristiche di cui alla l.r. 29/2006, si svolgono, nelle more dell’approvazione dal parte della Giunta regionale di specifici protocolli, nel rispetto delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome” del 16 maggio 2020 di cui all’allegato 17 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020″.
Lombardia – ORDINANZA N. 547 Del 17/05/2020 – L’extralberghiero riparte dal 18 maggio 2020!
“1.2 Attività commerciali, artigianali e di servizi.
1. Sono consentite le attività commerciali, artigianali e di servizi di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, nel
rispetto dei contenuti delle “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” approvate in data 15 maggio 2020 dalla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, adattate per lo specifico contesto della Regione Lombardia, nonché nel
rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo 1.3 della presente Ordinanza.
2. Sono altresì consentite le seguenti attività:
● Professioni della montagna, di cui alla L.R. n. 26/2014, anche per assicurare il soccorso e la sicurezza in montagna, e lo svolgimento
delle relative attività formative all’aria aperta, finalizzate alla abilitazione dell’esercizio della professione ed all’aggiornamento professionale,
● Guide turistiche, tenuto conto della ripresa dell’attività turistica,
● Strutture ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici) in quanto, pur con alcune specificità, rientrano tra le strutture non alberghiere di cui all’allegato 1,
● Rifugi alpini ed escursionistici e bivacchi, per le stesse motivazioni di cui al punto precedente,
● Parchi faunistici, in quanto caratterizzati dallo svolgimento di attività quasi esclusivamente all’aperto, nel rispetto delle linee guida di cui all’allegato 2, elaborate dalle competenti strutture regionali nonché nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo 1.3 della presente Ordinanza.
NOTA: La Regione Lombardia modifica l’allegato richiamato del D.P.C.M. 17.5.2020 inserendo alcune specificazioni!
ALLEGATO 1 – STRUTTURE RICETTIVE – Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, non alberghiere (a parte strutture ricettive all’aperto e rifugi alpini ed escursionistici per le quali si rinvia alle schede tecniche specifiche in allegato 2), alloggi in agriturismo e alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero”.
La Regione Lombardia pur recependo l’intero allegato ha ritenuto di dover operare una distinzione tra le strutture alberghiere e quelle extralberghiere.
Veneto: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 48 del 17 maggio 2020 – L’extralberghiero riparte dal 18 maggio 2020!
“Ordina…
C) ATTIVITA’ ECONOMICHE
b) Dal 18 maggio 2020 è ammesso lo svolgimento delle seguenti attività nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020 e riprodotte nell’allegato 1) della presente ordinanza e nel rispetto delle linee guida approvate dalla Regione e riportate nell’allegato 2), secondo quanto specificamente indicato in corrispondenza di ciascuna attività:
1. ristorazione
ogni tipo di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering – v. linee guida di cui all’allegato 1);
2. stabilimenti balneari
stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere – v. linee guida di cui all’allegato 1);
3. strutture ricettive
alberghi, bed&breakfast, agriturismi e tutte le altre strutture alberghiere ed extralberghiere – v. linee guida di cui all’allegato 1);
4. rifugi alpini
qualsiasi struttura montana -v. linee guida di cui all’allegato 2);
5. campeggi
strutture turistiche all’aperto di qualsiasi natura (roulottes, case mobili, tende, bungalow, ecc, – v. linee guida di cui all’allegato 2);
La Regione Veneto pur recependo l’intero allegato ha ritenuto di dover operare una distinzione tra le strutture alberghiere e quelle extralberghiere.
Friuli Venezia Giulia: Ordinanza contingibile e urgente n. 14/PC – L’extralberghiero è escluso.
“Ordina…
11. che sia consentito, nel rispetto delle specifiche linee guida allegate alla presente ordinanza, lo svolgimento delle seguenti attività, oltre a quelle già autorizzate in precedenza:
a) ristorazione
b) attività turistiche (balneazione)
c) strutture ricettive…”
La Regione Veneto riprende le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni” in cui non viene espressamente nominato l’extralberghiero.
Provincia Autonoma di Trento – Delibera 656 del 16.05.2020 – L’extralberghiero riparte dal 18 maggio 2020.
“3. Attività economiche varie connesse a quelle già riaperte da disposizioni statali e/o provinciali
… In particolare, si intende riaprire le seguenti attività con il rispettivo codice ATECO:
55.20.51 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence”.
NOTA: La Provincia Autonoma di Trento si è dimostrata determinata nell’evitare confusione in due settori, l’alberghiero e l’extralberghiero, trainanti per la sua economia.
Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige LEGGE PROVINCIALE del 8 maggio 2020, n. 4 – L’extralberghiero riparte dal 25 maggio 2020!
“17. A decorrere dal 25 maggio 2020 le strutture ricettive ubicate sul territorio provinciale e le attività turistiche riprendono piena attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 12.
ALLEGATO A – Regole e misure
II. B – Misure specifiche per gli alloggi
1. Per gli esercizi ricettivi a carattere alberghiero, di cui all’articolo 5, e per gli esercizi ricettivi a carattere extralberghiero, di cui all’articolo 6 della
legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, per le attività di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7 (agriturismo), alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 (disciplina dell’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per le ferie), e alla legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22 (rifugi alpini), si applica negli spazi comuni la regola di 1/10, che tiene conto solo del numero degli ospiti. Fanno eccezione le aree per la somministrazione di alimenti e bevande, per le quali si applica la regola di cui al punto II. D, 2″.
NOTA: Anche la Provincia Autonoma di Trento si è dimostrata determinata nell’evitare confusione in due settori, l’alberghiero e l’extralberghiero, trainanti per la sua economia.
COSA E’ MANCATO
Chiarezza, l’elemento mancante quando si lavora sulla normativa riguardante l’extralberghiero.
Ecco cosa manca e queste delibere e decreti ne sono la prova: la Regione Marche si è spinta a tal punto da chiarire ogni aspetto riguardante non solo gli agriturismi ma anche le altre strutture extralberghiere, indicandole singolarmente.
Un eccesso di zelo?
Meglio così, perchè nelle “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni” non viene espressamente nominato l’extralberghiero.
Forse per volontà, forse per mancanza di conoscenze tecniche, 450 tecnici e il Governo avrebbero potuto ascoltare di più le richieste pervenute da tantissime Associazioni rappresentative del settore.
E’ da queste Linee di indirizzo che si è originato l’equivoco, un equivoco grande quanto l’Italia!
In attesa di ulteriori chiarimenti.