Giuseppe Lattanzio, Avvocato dell'Extralberghiero

C.I.S. PUGLIA – INFORMAZIONI E NOVITA’

 

La Legge Regionale n. 57 del 17 dicembre 2018 ad integrazione della Legge regionale n. 49 del 2017 ha introdotto il “Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere” che attribuisce il “Codice identificativo di Struttura” (CIS).

Destinatari del codice sono quindi i gestori di Locazioni turistiche, siano essi gli stessi proprietari, o locatari, o intermediari quali per esempio i Property Manager.

Facciamo però un passo indietro.

I soggetti interessati al CIS sono già i gestori di attività extralberghiere, cioè quelle non alberghiere, ma erano esclusi i gestori di locazioni turistiche.

Nell’atto dirigenziale n. 34 del 18.02.2020 della Regione Puglia (scaricabile qui) si legge che

“… Il sistema provvede automaticamente ad attribuire alle strutture ricettive extralberghiere già registrate nel DMS (esclusi gli alloggi locati per finalità turistiche) il Codice Identificativo di Struttura (CIS) e ad inserire ognuna di essa nel Registro Regionale delle Strutture ricettive non alberghiere.

A decorrere dal 2 marzo 2020, il CIS sarà ricavabile anche attraverso il servizio “Stampa CIS” disponibile nell’Area Riservata del DMS”. 

Per i gestori di attività extralberghiere l’iter da seguire è molto semplice.

Diverso è invece quello da seguire per i gestori di Locazioni Turistiche, poichè

<<… I gestori dell’offerta locativa, di cui alle locazioni turistiche… sono tenuti, invece, ad effettuare, a partire dal 2 marzo 2020, la registrazione della struttura/strutture offerta in locazione all’interno del DMS, utilizzando il servizio digitale “Aggiungi locazione turistica”>>.

ed ancora si evince dalla Deliberazione della Giunta Regionale N.22 del 13/01/2020 che

“L’obbligo di indicare o di pubblicare il Codice identificativo di struttura (GIS) per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato decorre dal 1° giugno 2020″.

 

IL RINVIO CAUSA COVID

 

Con la Deliberazione della Giunta Regionale N.343 del 10/03/2020 la Regione Puglia l’utilizzo del Codice viene rinviato al 1 gennaio 2021, così nello specifico:

L”‘Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta di:

5. dì prorogare II termine di decorrenza dell’obbligo di pubblicazione del Codice Identificativo di struttura e del connessi adempimenti discendenti da disposizioni regionali al 1″ gennaio 2021;”

In una nota pubblicata sul Sito della Regione Puglia in data 28 maggio 2020 (puoi leggerla qui) questo termine viene ridotto al 1 luglio 2020, riportandolo all’interno dell’anno corrente:

“La Giunta Regionale, nella seduta del 26 maggio 2020, ha stabilito, con apposita deliberazione, in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, che l’obbligo di indicare e di pubblicare il Codice Identificativo di Struttura (CIS) per le strutture ricettive non alberghiere, per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato, decorre dall’1 luglio 2020 anziché dall’1 gennaio 2021. Quest’ultimo termine era stato fissato con la Deliberazione della Giunta Regionale  n. 343 del 10 marzo 2020″. 

 

LE SANZIONI

 

“Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, le strutture ricettive non alberghiere che, a far data dall’1 luglio 2020, non ottemperano correttamente ovvero che contravvengono all’obbligo di riportare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggette alla sanzione pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.
 
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività delle strutture ricettive extra alberghiere e dei locatori, pubblicano il CIS sugli strumenti utilizzati. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, a far data dall’1 luglio 2020 i soggetti che non ottemperano correttamente al predetto obbligo, ovvero che contravvengono all’obbligo di pubblicare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 1.500,00 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata”.

Quindi operativamente cosa accade:

  • i gestori di attività extralberghiere hanno già la possibilità di ricavare il CIS dal portale di Pugliapromozione;
  • i gestori – tutti – di Locazioni Turistiche invece dovranno adoperarsi e anche in fretta, dato che il 1 luglio è alle porte!

 

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Giuseppe Lattanzio – L’avvocato dell’extralberghiero