Giuseppe Lattanzio, Avvocato dell'Extralberghiero

CANONE SPECIALE RAI E AFFITTI BREVI: NOVITA’ DALLA LEGGE DI BILANCIO 2020?

 

Rullo di tamburi e… Ding Dong, suona alla porta il postino con un bollettino postale.

Cosa c’è scritto su? RAI – Abbonamenti speciali – Torino.

In tanti in questi giorni mi avete chiesto informazioni sulla richiesta della RAI del pagamento del Canone Speciale destinata ai proprietari di Locazioni Turistiche.

Messaggi dal sito anche alle 4:02 di notte (eh si, noi italiani “lo amiamo” davvero tanto questo canone)!

Si paga?

A leggere quello che dicono in lungo e in largo per la rete pare di si, cioè, la Rai dice che è da pagare e tutti riportano ciò che dice la Rai.

Io però non sono di questa idea.

Come ho spiegato a tutti i lettori del mio manuale “I supereroi dell’extralberghiero – La Locazione Turistica” (lo trovi qui su Amazon), la RAI ha paragonato le Locazioni Turistiche alle altre attività extralberghiere perché i gestori delle Locazioni hanno alcuni obblighi che sono i medesimi dei gestori di B&B, CAV e Affittacamere.

 

UN ESEMPIO?

 

L’obbligo di identificare gli ospiti ex art. 109 T.U.L.P.S. o l’obbligo di pagare la tassa di soggiorno quando prevista.

E’ vero, l’obbligo è il medesimo ma non per questo una Locazione Turistica è simile alla “sorella maggiore” Casa Vacanza che, con la possibilità di offrire alcuni servizi sotto una veste imprenditoriale (veste che varia da regione a regione), permette al gestore di guadagnare delle somme maggiori.

Ma non fermiamoci qui, continuiamo.

Il Canone Speciale RAI trova fondamento su un Regio Decreto e un Decreto Legislativo Luogotenenziale degli anni 30 – 40 del secolo scorso, R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.Lt.21/12/1944 n.458 ancora in vigore (roba antica, da Super Quark), in cui si obbligano i proprietari di locali aperti al pubblico a pagare questo Canone Speciale.

Va benissimo per le attività extralbergiere (CAV, B&B e Affittacamere), ma non per le Locazioni Turistiche che sono dei “rapporti tra privati”, dei contratti di “affitto” che hanno come destinatari i turisti.

Quindi niente locali privati aperti al pubblico.

Ma torniamo ai reperti storici.

Il Decreto Legislativo Luogotenenziale ci spiega che “Qualora le radioaudizioni siano effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque fuori dall’ambito familiare, o gli apparecchi radioriceventi siano impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto, l’utente dovrà stipulare uno speciale contratto di abbonamento con la Società concessionaria”.

 

COSA SI INTENDE PER “… FUORI DALL’AMBITO FAMILIARE”

 

Normalmente i gestori di LT sono proprietari di casa che con l’aiuto del resto della famiglia (molto spesso) non decidono di destinare un immobile a Bed and Breakfast ma decidono di affittarlo per intero ai turisti.

Sempre col supporto della famiglia ovviamente.

Eh si perché in questo modo si cerca di non sopportare dal vivo i costi di pulizie, check-in e out, e tanto altro (anche se erroneamente non si dà un prezzo/costo al proprio tempo).

Caso diverso quello in cui una persona decide di prendere una o più case per “subaffittarle” ai turisti.

Chi fa ciò molto spesso vuole creare un insieme di immobili gestiti come Locazioni Turistiche e pare evidente la volontà di guadagnarci su qualcosa di più, che va oltre il guadagno che né deriverebbe dagli affitti a lungo termine, e magari anche utilizzando una veste societaria.

Se prendiamo i guadagni dei proprietari di un qualsiasi immobile destinato a LT notiamo che, eliminati i costi fissi (mutuo o affitto, adsl, condominio) e variabili (luce, acqua, gas, pulizie, biancheria), spesso i guadagni sono simili a quelli derivanti dall’”affitto” dello stesso immobile sul mercato degli affitti a lungo termine.

Perché quindi chi paga già il Canone RAI dovrebbe pagare quello Speciale?

Nessuna risposta ci è data, in attesa di una norma che ce lo spieghi quasi 80 anni dopo il Regio Decreto che vi ho richiamato.

In aiuto dovrebbe arrivare il Legislatore, che dal 2017 non ha ancora specificato in che condizioni il gestore di locazioni turistiche è da considerarsi “imprenditore” e quando no (esulando dalla definizione codicistica del 2082 c.c.).

Ma non lo ha fatto e noi siamo ancora qui a litigare.

 

C’E DELL’ALTRO

 

Un emendamento alla legge di bilancio 2020, il n. 82.0.2. – FERRO, che guarda caso riporta le seguenti parole:

<<Art. 82-bis. (Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive) – Emendamento 82.0.2 – FERRO

Al comma 2 si legge che le locazioni turistiche “… sono altresì tenute:

c) al pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d’autore ed ai diritti connessi”;>>

Allora state un attimo con me: volete obbligare i gestori di LT a pagare il Canone Speciale RAI.

Quindi sino ad ora non sono tenuti a farlo?

Ve lo chiedo perché nella facoltà di giurisprudenza ci insegnano che, in uno Stato democratico come quello Italiano, un obbligo in capo a determinati soggetti può essere imposto soltanto con legge ordinaria.

Quindi per ora l’obbligo non vi è?

A parer mio no.

Ed evitate di raccontarmi che le LT sono simili alle attività extralberghiere, perché vi è sfuggito qualcosa: sono il modo più semplice ed economico per entrare in questa sharing – economy sviluppatasi negli ultimi 10 – 15 anni, e non con i Regi Decreti.

E non venite a raccontarmi che se il Legislatore ha imposto ai gestori di LT di munirsi di Codice Identificativo (quando sarà attivo con la sua banca dati) le LT saranno parificate alle attività extralberghiere.

Vi ricordo che questo Codice è un adempimento “una tantum” richiesto al gestore di LT che non incide sul suo diritto di godimento della proprietà privata (per parafrasare l’ultima Sentenza in materia della corte Costituzionale).

In attesa che il Governo decida di portare a termine l’iter del Codice Identificativo Fiscale di struttura e tanto altro.

COSA POSSO FARE PER TE

 

Come avrai notato il settore tende a professionalizzarsi sempre più.

E’ impensabile continuare a lavorare basandosi su notizie non certe o trovare “qua e là” on-line, a discapito della tua attività e portandoti ad essere vulnerabile in caso di controlli da parte delle Autorità competenti.

Ti invito pertanto a ripensare la tua attività e il tuo concetto di team, inteso come gruppo di pari con cui lavorare e inteso anche come professionisti che ti supportano nell’attività.

Contattami a info@avvocatodellextralberghiero.it o al 0806190764 per analizzare insieme la tua attività e il tuo portafoglio immobili.

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Giuseppe Lattanzio – L’avvocato dell’extralberghiero.